Pur essendo uno strumento introdotto in via sperimentale fino al 2015,
da quest’anno diventa operativo l’istituto del congedo obbligatorio di
un giorno e del congedo facoltativo di due giorni previsto dalla Riforma
del lavoro (Legge n. 92/2012) in favore del padre lavoratore
dipendente. L’art. 4, comma 24, lettera a) della citata legge, infatti,
ha predisposto questa forma di astensione “al fine di sostenere la
genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei
compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ”. Tuttavia, l’iter
normativo per la piena applicazione del congedo in questione non
risultava ancora completo, in quanto mancava il decreto ministeriale
che ne disciplinasse le modalità di fruizione. Decreto che è stato
infine sottoscritto in data 22 dicembre 2012 dal Ministro del Lavoro di
concerto col Ministro dell’Economia. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Innanzitutto, come anticipato, la Riforma varata la scorsa estate ha introdotto due tipologie di congedo a favore del padre lavoratore, una avente carattere obbligatorio e l’altra facoltativo. Per quanto riguarda il primo, la legge impone al padre di astenersi dal proprio impiego per un periodo di un giorno entro il quinto mese dalla nascita del figlio, con la possibilità che ciò avvenga in concomitanza col congedo di maternità della madre, in aggiunta ad esso. In merito invece alla seconda tipologia, è previsto che il padre possa facoltativamente congedarsi per ulteriori due giorni (anche continuativi), a condizione però che la madre lavoratrice rinunci ad altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, che dunque si riduce. Entrambi gli istituti risultano essere utilizzabili anche dal padre adottivo o affidatario e concernono le nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.
Innanzitutto, come anticipato, la Riforma varata la scorsa estate ha introdotto due tipologie di congedo a favore del padre lavoratore, una avente carattere obbligatorio e l’altra facoltativo. Per quanto riguarda il primo, la legge impone al padre di astenersi dal proprio impiego per un periodo di un giorno entro il quinto mese dalla nascita del figlio, con la possibilità che ciò avvenga in concomitanza col congedo di maternità della madre, in aggiunta ad esso. In merito invece alla seconda tipologia, è previsto che il padre possa facoltativamente congedarsi per ulteriori due giorni (anche continuativi), a condizione però che la madre lavoratrice rinunci ad altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, che dunque si riduce. Entrambi gli istituti risultano essere utilizzabili anche dal padre adottivo o affidatario e concernono le nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.
Dal punto di vista del trattamento economico, sia per i giorni di
congedo obbligatorio che facoltativo, l’INPS corrisponde un’indennità
giornaliera pari al 100% della retribuzione, mentre per quanto concerne
l’aspetto previdenziale trovano applicazione le disposizioni contenute
negli articoli 29 e 30 del D.lgs. n. 151 del 2001. A livello invece di
adempimenti formali, il padre ha l’onere di comunicare per iscritto al
datore di lavoro la sua intenzione di fruire dei congedi; preavviso che
deve essere di almeno 15 giorni, ove sia possibile sulla base della data
presunta del parto. In sostituzione della forma scritta è possibile
utilizzare l’eventuale sistema informativo aziendale previsto per la
richiesta e la gestione delle assenze, e sarà poi dovere del datore
informare l’INPS delle giornate di astensione sfruttate. Per il congedo
facoltativo, tuttavia, non basta la semplice richiesta del padre in
quanto occorre allegare anche la dichiarazione della madre di voler
rinunciare al proprio congedo per i giorni corrispondenti; chiaramente,
tale documentazione deve pervenire anche all’azienda in cui è impiegata
la madre. Infine, i giorni di permesso non possono essere frazionati ad
ore.