mercoledì 23 gennaio 2013

Congedo obbligatorio papà

Pur essendo uno strumento introdotto in via sperimentale fino al 2015, da quest’anno diventa operativo l’istituto del congedo obbligatorio di un giorno e del congedo facoltativo di due giorni previsto dalla Riforma del lavoro (Legge n. 92/2012) in favore del padre lavoratore dipendente. L’art. 4, comma 24, lettera a) della citata legge, infatti, ha predisposto questa forma di astensione “al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ”. Tuttavia, l’iter normativo per la piena applicazione del congedo in questione non risultava ancora completo, in quanto mancava il decreto ministeriale che ne disciplinasse le modalità di fruizione. Decreto che è stato infine sottoscritto in data 22 dicembre 2012 dal Ministro del Lavoro di concerto col Ministro dell’Economia. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Innanzitutto, come anticipato, la Riforma varata la scorsa estate ha introdotto due tipologie di congedo a favore del padre lavoratore, una avente carattere obbligatorio e l’altra facoltativo. Per quanto riguarda il primo, la legge impone al padre di astenersi dal proprio impiego per un periodo di un giorno entro il quinto mese dalla nascita del figlio, con la possibilità che ciò avvenga in concomitanza col congedo di maternità della madre, in aggiunta ad esso. In merito invece alla seconda tipologia, è previsto che il padre possa facoltativamente congedarsi per ulteriori due giorni (anche continuativi), a condizione però che la madre lavoratrice rinunci ad altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, che dunque si riduce. Entrambi gli istituti risultano essere utilizzabili anche dal padre adottivo o affidatario e concernono le nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.


Dal punto di vista del trattamento economico, sia per i giorni di congedo obbligatorio che facoltativo, l’INPS corrisponde un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, mentre per quanto concerne l’aspetto previdenziale trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 29 e 30 del D.lgs. n. 151 del 2001. A livello invece di adempimenti formali, il padre ha l’onere di comunicare per iscritto al datore di lavoro la sua intenzione di fruire dei congedi; preavviso che deve essere di almeno 15 giorni, ove sia possibile sulla base della data presunta del parto. In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare l’eventuale sistema informativo aziendale previsto per la richiesta e la gestione delle assenze, e sarà poi dovere del datore informare l’INPS delle giornate di astensione sfruttate. Per il congedo facoltativo, tuttavia, non basta la semplice richiesta del padre in quanto occorre allegare anche la dichiarazione della madre di voler rinunciare al proprio congedo per i giorni corrispondenti; chiaramente, tale documentazione deve pervenire anche all’azienda in cui è impiegata la madre. Infine, i giorni di permesso non possono essere frazionati ad ore.

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