Monta la protesta contro la stretta prevista dal Governo sui permessi
per l’assistenza ai familiari disabili. La bozza che circola sulla
stretta alla legge 104/92 e sui permessi di chi assiste familiari malati
o con handicap sta suscitando preoccupazioni e tensioni, perché prevede
che la retribuzione sia piena solo se il permesso viene fruito per
patologie del dipendente o per l’assistenza a figli e coniuge. Se
l’assistito è un altro familiare – il caso più diffuso è quello del
genitore malato o disabile – lo stipendio della giornata verrà dimezzato
e si manterrà intera solo la contribuzione figurativa. La protesta dei cittadini sta montando.
La norma riguarda solo i dipendenti pubblici e non i privati (fra costoro il ricorso ai permessi della 104 è molto inferiore).
Si legge in una bozza parziale del ddl,“I permessi
fruiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 a
decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto dai dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001, ad esclusione di quelli richiesti per patologie del
dipendente stesso o per l’assistenza ai figli o al coniuge, sono
retribuiti al 50% ferma restando la contribuzione figurativa”. Lo stipendio verrebbe dunque dimezzato in caso di assistenza ad altri familiari, quali genitori o fratelli.
La norma finirebbe per colpire soprattutto i lavoratori che
usufruiscono dei permessi per assistere i propri genitori. Il ddl interessa solo i dipendenti pubblici e non i lavoratori del
settore privato e riduce la retribuzione al 50% per l’assistenza di
familiari diversi da figli e coniugi o da chi fruisce in proprio dei
permessi.
Valutare quanto si risparmierebbe dal provvedimento inserito nel ddl
stabilità è piuttosto difficile e comunque il risultato darebbe esiti
modesti: “Una prima stima prudenziale, cioè che l’effetto prodotto sia il più favorevole possibile all’erario, assesta il risparmio annuo effettivo attorno a 100 milioni euro, quindi piuttosto modesto rispetto agli effetti che produce”.
C’è già chi fa notare che un provvedimento di questo genere sarebbe anche a rischio di costituzionalità, il riferimento è
alla sentenza n. 19/2009 della Corte Costituzionale,
che dichiara l’illegittimità di un decreto legislativo (art 42 comma 5
del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) “nella parte in cui non
include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi
previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a
prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave”.
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